Delibera ARERA 385/2025/R/eel
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 385/2025/R/EEL, ha introdotto importanti novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici di taglia uguale o superiore ai 100 kW.
La delibera prevede l’obbligo di installazione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, per gli impianti esistenti e nuovi. Inoltre, l’obbligo di attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” prevista per il CCI, ovvero il CCI deve avere la possibilità di ridurre, fino eventualmente all’azzeramento, la potenza prodotta dall’impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi del DSO. I produttori sono responsabili dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell’attivazione dalla funzionalità PF2.
Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori devono installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 sopra descritta è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.
Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori:
- se di potenza maggiore o uguale ad 1 MW e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026. Se non ancora conformi alla delibera 540/21/R/eel devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026.
- se di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW, devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2027;
- se di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 31 marzo 2027.
Il produttore dovrà avviare una pratica di adeguamento gestita tramite un’apposita procedura on-line nel “Portale Produttori” di SET Distribuzione, caricando:
- Dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T);
- Dichiarazione di conformità del CCI all’allegato O e T della CEI 0-16;
- Nuovo addendum al regolamento di esercizio relativo CCI;
A decorrere dalle date entro cui è previsto l’obbligo di adeguamento ai sensi della deliberazione e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l’erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
Sono considerati impianti nuovi tutti gli impianti che ricadono nelle condizioni della seguente tabella:
Potenza Impianto | Fonte Primaria | Data presentazione domanda connessione | Entrata in esercizio |
Pn => 1 MW | Eolica o fotovoltaica | < = 05/08/2025 | dopo 28/02/2026 |
Pn => 1 MW | Eolica o fotovoltaica | dopo 05/08/2025 | dopo 05/08/2025 |
0,5 MW <= Pn< 1 MW | Eolica o fotovoltaica | < = 05/08/2025 | dopo 28/02/2027 |
0,5 MW <= Pn< 1 MW | Eolica o fotovoltaica | dopo 05/08/2025 | dopo 05/08/2025 |
0,1 MW <= Pn< 0,5 MW | Eolica o fotovoltaica | < = 31/10/2025 | dopo 31/03/2027 |
0,1 MW <= Pn< 0,5 MW | Eolica o fotovoltaica | dopo 31/10/2025 | dopo 31/10/2025 |
Mentre sono considerati impianti esistenti tutti gli impianti già connessi alla data di pubblicazione della Delibera o ancora da connettere e che ricadono nelle condizioni della seguente tabella:
Potenza Impianto | Fonte Primaria | Data presentazione domanda connessione | Entrata in esercizio |
Pn => 1 MW | Eolica o fotovoltaica | < = 05/08/2025 | entro 28/02/2026 |
0,5 MW <= Pn< 1 MW | Eolica o fotovoltaica | < = 05/08/2025 | entro 28/02/2027 |
0,1 MW <= Pn< 0,5 MW | Eolica o fotovoltaica | < = 31/10/2025 | entro 31/03/2027 |
I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:
- 1, nel caso di invio entro il 28 febbraio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,75, nel caso di invio tra il 1° marzo 2026 e il 30 giugno 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,50, nel caso di invio tra il 1° luglio 2026 e il 31 ottobre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,25, nel caso di invio tra il 1° novembre 2026 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento, pari al prodotto tra un valore “base” pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:
- 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,75, nel caso di invio tra il 1° aprile 2026 e il 31 luglio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,50, nel caso di invio tra il 1° agosto 2026 e il 30 novembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,25, nel caso di invio tra il 1° dicembre 2026 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Entro due mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto completa di tutti i documenti sopra indicati, SET effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi previsti e la piena operatività della funzionalità, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture di SET tramite i canali messi a disposizione dalla medesima.
In caso di esito positivo delle verifiche, SET procederà a erogare il contributo forfettario spettante, entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.
In caso di esito negativo delle verifiche, non imputabile a SET, verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione a SET che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di esito positivo, SET procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo (per l’erogazione del contributo fa fede la data dell’ultima comunicazione a seguito della quale le prove hanno dato esito positivo). Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo anche la scadenza prevista e sempre per cause non imputabili a SET, l’Impresa distributrice inserirà il Produttore nell’elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera e verrà meno per il Produttore il diritto al riconoscimento del contributo forfettario.